Slitta di uno anno l’obbligo per i datori di lavoro privato.
Stop all’obbligo di assunzione di un disabile per i datori di lavoro privati con dipendenti tra 15 e 35. Un emendamento approvato al dl Milleproroghe (su cui oggi sarà chiesta la fiducia in Aula al senato), infatti, lo rinvia al prossimo anno, facendo venir meno la scadenza già fissata al 1° marzo entro cui bisogna effettuare l’assunzione “obbligatoria”. Fino al 1° gennaio 2018, l’obbligo continuerà a scattare solo in caso di nuove assunzioni, secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2016. Altri due emendamenti, inoltre, prorogano al 1° gennaio 2018 l’obbligo della modalità telematica del libro unico del lavoro (non ancora disciplinata) e al 12 ottobre 2017 (anziché 12 aprile) la comunicazione degli infortuni che comportino l’assenza di un giorno dal lavoro oltre quello dell’evento.
Collocamento obbligatorio. Con effetto dal 1° gennaio 2017, la riforma del Jobs act (dlgs n. 151/2015) ha modificato la c.d “quota di riserva” prescritta per i datori di lavoro che occupano dal 15 a 35 dipendenti, intervenendo direttamente sulla legge n. 68/1999: è diventata pari a 1 (uno) con obbligo incondizionato all’assunzione del disabile. Pertanto dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro sono tenuti a coprire la quota di riserva anche se mancano nuove assunzioni di personale, condizione che invece è restata in vigore fino al 21 dicembre 2016. L’assunzione del disabile, ha precisato l’Anpal (nota prot. 454/2017), deve avvenire entro il 1° marzo e può essere nominativa o numerica. L’emendamento approvato al milleproroghe stoppa il conto alla rovescia verso il 1° marzo e ristabilisce fino al 31 dicembre 2017 la condizione per cui l’assunzione del disabile deve avvenire solo se il datore di lavoro effettua una nuova assunzione di personale.