di Elio Silva.
La legge di Stabilità per il 2016 ha portato in dote una nuova forma giuridica d’impresa, la società a beneficio comune, o Benefit Corporation (B-Corp) nella dizione anglosassone, più usata in quanto la formula è dichiaratamente di derivazione americana. Con un nucleo di stringate disposizioni (commi 376 e seguenti) il legislatore ha inteso favorire la costituzione e la diffusione nel nostro ordinamento di società che operino sia con finalità di lucro, sia a vantaggio di persone, comunità, territori e ambiente (vedi Il Sole 24 Ore del 27 gennaio 2016).
Ma chi può essere interessato a indossare questa veste? La duplice natura di impresa for profit e for benefit, che si richiede venga dichiarata già nell’atto costitutivo o comunque recepita nello statuto e che, di conseguenza, dev’essere concretamente attuata nella gestione aziendale, ha portato le prime analisi a concentrarsi nella terra di mezzo tra il mondo delle società commerciali e il non profit, nell’ipotesi che la nuova creatura possa trovare lì il terreno più fertile per affermarsi.