Assunzione «obbligatoria» per il collocamento obbligatorio. I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti hanno tempo fino alla fine di febbraio per fare l’assunzione nominativa del disabile e cosi coprire, se non ancora fatto, la quota di riserva (pari a 1 unità). In mancanza, devono fare richiesta numerica al collocamento mediante prospetto informativo (sistema CO) da presentarsi al massimo entro il 1° marzo (60 giorni dal 1° gennaio). A precisarlo è l’Anpal, nella nota prot. n. 454/2017.
Quota di riserva.
Dal 1° gennaio sono in vigore le novità di Jobs act (ddgs n. 15112015), in materia di collocamento dei disabili. Quella principale stabilisce per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che l’obbligo di assumere un lavoratore con disabilità non si applica in caso assunzioni: la conseguenza è che è diventato «obbligatorio» coprire la quota di riserva (cioè l’assunzione obbligatoria del disabile). La novità riguarda anche partiti politici, organizzazioni sindacali, organizzazioni che, senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e riabilitazione.
L’obbligo di assunzione.
In merito al nuovo obbligo di assunzione, da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l’Anpal evidenzia anche che la riforma ha “conseguentemente abrogato in via implicita, sempre con effetto dal 1° gennaio 2017, la previsione transitoria di cui al comma 2 dell’art. 2 del dpr n. 333/2000, che consentiva ai datori di lavoro che effettuano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, di assumere un lavoratore con disabilità entro i dodici mesi successivi dalla data in cui avevano effettuato la predetta assunzione». La conseguenza è rilevante, precisa sempre l’Anpal: i datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro 12 mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina). A tal fine, devono tenere conto delle modalità indicate dall’art. 7 della legge n. 68/1999 (nota n. 970 del 17 febbraio 2016).