Del Conte (Anpal): sfruttata al meglio la possibilità di operare da remoto
Parità di trattamento economico e normativo; rispetto dei tempi di riposo; diritto alla disconnessione, piena tutela assicurativa contro infortuni e malattie professionali (dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali).
Lo “Statuto del lavoro autonomo” è a un passo dall’approvazione definitiva in Senato (si è chiuso l’esame in commissione, ora il provvedimento attende di essere calendarizzato per l’Aula); e così, quando entrerà in vigore, in Italia, debutterà la prima regolazione nazionale dello “smart working”; vale a dire quella “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” (non si introduce quindi un’ennesima tipologia negoziale).
Secondo le nuove regole, la prestazione resa in modalità “agile” dovrà avvenire in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (si potranno utilizzare gli strumenti tecnologici).
L’accordo con il quale il dipendente decide di passare in “smart” va stipulato per iscritto (ai fini della regolarità amministrativa e della prova) sia a contratto di lavoro in corso che in fase di sua costituzione: nell’intesa andranno individuati anche i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazione tecnologiche. Ci si può comunque sempre ripensare. il passaggio “al lavoro agile” infatti è risolvibile unilateralmente da entrambe le parti, con preavviso. In tal caso, la prestazione di lavoro ritorna alle modalità di tempo e di luogo ordinarie.